La regolamentazione per gli impianti di videosorveglianza è illustrata all’interno del Provvedimento in materia dell’8 aprile 2010, emanato dal Garante della Privacy. Tale provvedimento sostituisce quello del 2004, in vista dell’aumento considerevole, negli anni, dell’uso di questi impianti di sicurezza da parte di soggetti sia pubblici che privati. I filmati ripresi, servendosi di sistemi per la videosorveglianza, fanno parte della categoria dei dati personali; pertanto, chi utilizza tali impianti, deve obbligatoriamente conformarsi al Codice in materia dei Dati Personali, in cui vengono riportate anche le eventuali sanzioni a carico di chi risulta inadempiente.
Per quanto riguarda gli adempimenti, il principio fondamentale riguarda il fatto che chiunque decida di installare un impianto per la videosorveglianza, debba necessariamente segnalarne la presenza, in quanto qualsiasi persona entri nella zona interessata dalle riprese sappia della presenza delle telecamere ancor prima di accedere nel raggio di ripresa. Tale avviso va effettuato attraverso l’esposizione di specifici cartelli da posizionare in a ridosso dell’ambiente interessato per essere ben visibili. Nell’eventualità in cui gli impianti di videosorveglianza restino attivi anche di notte, i cartelli vanno illuminati in modo opportuno. Tali cartelli devono riportare anche un simbolo stilizzato, ovvero di facile comprensione, che specifichi l’utilizzo delle telecamere, il nominativo di chi ha accesso alla strumentazione ed alla visualizzazione dei filmati ripresi, ed un rimando anche all’informativa, ossia all’articolo 13 del Codice in Materia dei Dati Personali.
Per quanto riguarda le riprese realizzate per scopi di controllo dell’ordine pubblico, di prevenzione di atti vandalici e di sicurezza sui luoghi di lavoro, vi è un’eccezione, in quanto tali situazioni non rispondono all’obbligo della segnalazione. Solitamente, per poter installare un impianto per la videosorveglianza, non c’è bisogno dell’approvazione del Garante della privacy; in tale contesto, però, fanno eccezione tutte le circostanze nelle quali vi è il rischio di ledere i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone riprese. Per esempio, necessitano di accertamento preliminare gli impianti che sfruttano quelle tecnologie capaci di captare i dati biometrici, di rilevare specifici eventi o condotte anomale, o di identificare in maniera automatica un individuo sulla base delle immagini registrate.
Per ciò che concerne la notifica al Garante della Privacy, essa si realizza soltanto nelle situazioni elencate nell’articolo 37 del Codice sui Dati Personali da applicare al settore della videosorveglianza, ossia quelle nelle quali si rilevano i dati biometrici dei cittadini ripresi o la loro determinazione geografica. Inoltre, la conservazione delle immagini generate dalle telecamere non deve superare le 24 ore; soltanto in condizioni specifiche, in cui esiste un alto fattore di pericolo (per esempio nelle banche o nei musei), si può arrivare ad una durata massima di sette giorni. Nel caso in cui vi sia la necessità di conservare le immagini più a lungo, risulterà necessaria l’accertamento preliminare del Garante della Privacy. Secondo quanto previsto nel Codice sui Dati Personali, il titolare deve inoltre predisporre determinate misure di sicurezza per evitare la perdita, la distruzione o l’accesso illecito alle immagini generate dalle telecamere di videosorveglianza, nonché il loro uso per obiettivi non in linea con le finalità previste.