Oggi ci occuperemo di un argomento quanto mai attuale ma irto di implicazioni di carattere legale che è quantomeno opportuno tenere in debita considerazione.
Il tema della videosorveglianza, in ambienti di lavoro è sempre soggetta a valutazioni di ordine legale in tema di Statuto dei lavoratori e codice sulla privacy affinché si possa si raggiungere lo scopo desiderato, ma nel contempo, non ledere i diritti fondamentali dell’uomo.
In tal senso, infatti anche il rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte del competente Ispettorato ai sensi dell’art4 Legge 300/1979 coordinata con le norme in materia di tutela del diritto alla privacy.
Bisogna innanzitutto tenere ben chiare alcune regole fondamentali:
– Non si possono inquadrare singole postazioni di lavoro (se non in via incidentale);
– I lavoratori dipendenti possono essere inquadrati solo con carattere occasionale;
– Si possono inquadrare invece stabilmente i locali adibiti alla vendite, gli ingressi e le uscite.
Gli unici locali, infatti, non soggetti a restrizioni, sono quelli aperti alla clientela ed i relativi accessi.
In questo settore esistono telecamere molto evolute, come ad esempio quelle brandeggiabili con tecnologia PTZ che consentono movimenti a destra e sinistra oppure in alto/basso e possono anche aumentare la profondità di campo attraverso la funzione zoom.
Anche questi dispositivi, come detto non devono inquadrare in maniera fissa le postazioni di lavoro del personale.
Questa particolare forma di tutela del lavoratore però, può talvolta confliggere con l’interesse specifico di ripresa di un’area determinata, ad esempio vicina alle casse.
In questo caso, molte telecamere forniscono la possibilità di mascerare anche solo parzialmente la sagoma del lavoratore attraverso la funzione “privacy mask” che consiste in una sorta di macchia scura che impedisce di riconoscere la persona inquadrata.
Le immagini immagazzinate in apposite memorie dovranno essere sempre custodite con estrema attenzione, nominando una figura responsabile della custodia di tali dati che, in caso di necessità potranno essere richiesti anche dalla competente Autorità Giudiziaria.
In tal caso, la lettura delle immagini che contengano i dati sensibili relativi al personale dipendente, dovrà sempre avvenire alla presenza, oltrechè del datore di lavoro, anche di un rappresentante dei lavoratori appositamente designato.
In quest’ottica, la custodia dei dati sensibili, così raccolti sarà effettuata attraverso memorie custodite in un armadio o locale chiuso e dotato di doppia chiave fisica o doppia password, una in dotazione ai responsabili aziendali e l’altra affidata al rappresentante dei lavoraotori.
Eventuali ulteriori copie andranno sempre custodite adeguatamente e sigillate per impedirne usi impropri.
E’ del tutto evidente però che in caso di comprovata necessità ed urgenza, questo doppio canale di controllo può essere superato ed i responsabili aziendali possono accedere ai fotogrammi utilizzando entrambe le chiavi di accessi custodite eventualmente in cassaforte ma, tale circostanza dovrà essere immediatamente verbalizzata in apposito registro a fogli vidimati e numerati all’uopo istituito, informando al più presto, comunque, anche il rappresentante dei lavoratori.
In questo registro andranno inoltre annotati tutti gli interventi di controllo relativi all’integrità dei sigilli delle buste contenenti le chiavi di accesso al sistema di videosorveglianza da efftuarsi con cadenza almeno mensile.
Circa il periodo di conservazione delle immagini riprese, appare doveroso evidenziare come il Garante per la privacy abbia, con proprio Provvedimento dell’8 aprile 2010, stabilito un max di 24 ore, elevabili in concomitanza di giornate festive e fatte salve specifiche richieste da parte della Polizia ed Autorità Giudiziaria per eventi delittuosi rispetto ai quali il materiale raccolto potrebbe costituire fonte di prova.
Esistono comunque deroghe specifiche a tale principio in presenza di attività resposte a rischi particolare come evidentemente gli Istituti di credito per i quali esiste la possibilità di custodire le immagini rilevate fino ad una settimana circa al fine proprio di rilevare eventuali sopralluoghi nei pressi di essi da parte di individui coinvolti in eventi delittuosi nei giorni precedenti ad esempio una rapina.
Gli aspetti dunque, comunque connessi alla tutela della privacy in caso di impianti di videosorveglianza in locali in cui operano lavoratori dipendenti sono molteplici e tutti orinatati al massimo rispetto nel trattamento delle immagini.
Si precisa infatti che eventuali monitor collegati al sistema di videosorveglianza non potranno essere installati in luoghi nella esclusiva del datore di lavoro ma in appositi locali cui potranno accedere solo led persone autorizzate, come detto innanzi, al trattamento ed alla presa visione delle stesse (incaricati) evitando assolutamente forme generalizzate di diffusione di tali immagini al fine di evitare il configurarsi di eventuali illeciti contemplati ad esempio dall’art.30 del Codice sulla privacy.